Art. 1.

      1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque procura a sé o ad altri o comunque si avvale di prestazioni sessuali in cambio di denaro o di altra utilità economica è punito con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro.
      2. In caso di reiterazione del reato di cui al comma 1, il fatto è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro.
      3. Se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono compiuti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, si applica la pena della reclusione sino a due anni.
      4. La pena detentiva di cui al comma 2 può essere sostituita, una sola volta e su richiesta dell'imputato, con l'affidamento ai servizi sociali. Questi ultimi possono convenzionarsi anche con le associazioni senza fini di lucro che operano nel campo del disagio familiare.